Glossario immobiliare - Lettera I
Glossario con i principali termini legati al mondo immobiliare e la loro definizione più comune.
I termini più cercati dai nostri utenti sono: abitazione, agenzia immobiliare, annuncio immobiliare, affitto, acquisto, appartamento, condono edilizio, franchising, immobile, mansarda, mutuo, prima casa, rendita catastale.
I.C.I.
Imposta Comunale Immobili. A carico del proprietario è l'imposta che grava
sugli immobili. Il pagamento può essere effettuato in due rate, la prima nel
periodo dal 1 al 30 giugno per l'acconto pari al 50% e la seconda dal 1 al 20
dicembre per il saldo. L'aliquota varia in funzione dei Comuni, mentre
l'imponibile è rappresentato dal valore catastale dell'immobile. Il tributo si
determina moltiplicando la rendita catastale per i moltiplicatori previsti per
legge; il risultato si moltiplica per l'aliquota stabilita ogni anno dal Comune
di appartenenza. Per le abitazioni principali è prevista una detrazione.
I.R.P.E.F.
Imposta di Reddito delle Persone Fisiche; imposta che colpisce il reddito
complessivo al netto degli oneri deducibili, personale e progressiva in
aliquote a seconda dell'importo imponibile.
I.R.P.E.G.
Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche; imposta personale e proporzionale
avente oggetto il reddito complessivo netto, formato da tutti i redditi della
società.
I.V.A.
Imposta sul Valore Aggiunto; l'IVA colpisce le cessioni di beni, di servizi e
le importazioni. Il tributo viene a gravare sui consumatori finali. Nella
compravendita delle abitazioni è l'imposta che l'acquirente deve pagare
nell'ipotesi in cui il venditore sia un'impresa costruttrice, un'impresa che ha
come oggetto esclusivo la compravendita di immobili o un'impresa che ha
eseguito interventi di recupero disciplinati dalla L.457/78. L'aliquota è del
4% per la prima casa non abitazione di lusso, del 10% per le abitazioni non di
lusso e del 20% per quelle di lusso.
IMPONIBILE
La cifra sulla quale viene calcolata l'imposta.
IMPOSTA DI DONAZIONE
A differenza delle successioni, le donazioni sono soggette a trattamenti
fiscali diversi a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il
donante e il beneficiario. Infatti, non è dovuta alcuna imposta per le
donazioni effettuate a favore del coniuge, dei discendenti in linea retta
(padre/figlio; nonno/nipote); e di altri parenti fino al quarto grado
(zio/nipote; fratelli, cugini). Se la donazione consiste in un immobile, sono
dovute le sole imposte ipotecarie (2%) e catastali (1%). Se, invece, il
beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate ed il valore della
donazione da lui ricevuta eccede la franchigia di euro 180.759,91 devono essere
corrisposte, sul valore che supera la franchigia, le stesse imposte previste
per gli atti di compravendita. È quindi dovuta l'imposta di registro nella
misura stabilita per le diverse tipologie di beni dalle disposizioni
concernenti questa imposta. Per le persone con handicap l'importo della citata
franchigia è elevato ad euro 516.456,90.
IMPOSTA DI REGISTRO
Imposta dovuta nel momento in cui si procede all'acquisto di un immobile. Nel
caso di acquisto della "prima casa" con venditore persona fisica o ad impresa
che non ha la compravendita di immobili tra le sue finalità principali
l'aliquota è del 3% sull'importo dichiarato in atto, mentre per le seconde
abitazioni l'aliquota è del 7%. Nel caso di venditore impresa costruttrice o
impresa che ha come oggetto esclusivo la compravendita di immobili è definito
un importo fisso di Euro 168,00 sia per la "prima casa" che per le
altre abitazioni.
IMPOSTA DI SUCCESSIONE
Prelievo che colpisce i trasferimenti per causa di morte, soppresso da recenti
provvedimenti legislativi. Sui beni immobili o diritti reali immobiliari
compresi nell'attivo ereditario continuano a essere dovute le imposte
ipotecarie e catastali - rispettivamente nella misura del 2% e dell'1% -
applicate alla base imponibile determinata secondo le disposizioni relative all'imposta
sulle successioni.
IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE
Imposte dovute nel momento in cui si procede all'acquisto di un immobile. Vi
sono diversi ipotesi per la loro applicazione. Nel caso di acquisto della
"prima casa" con venditore persona fisica o impresa che non ha la compravendita
di immobili tra le sue finalità principali è definito un importo fisso pari ad
Euro 168,00 l'una, mentre per le seconde abitazioni sono pari al 2%
l'ipotecaria e al 1% la catastale. Nel caso di venditore impresa costruttrice o
impresa che ha come oggetto esclusivo la compravendita di immobili è definito
l'importo fisso pari a Euro 168,00 l'una sia per la "prima casa" che per
le altre abitazioni.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
In genere, prelievo di minore entità che sostituisce l'imposta normalmente
applicabile. Nel caso di contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa
l'imposta è dello 0,25% sul capitale erogato. Nell'ipotesi di seconda casa è
pari al 2%.
INDENNIZZO
Somma pagata a titolo di risarcimento di danni.
INFLAZIONE
Indica l'aumento del livello generale dei prezzi e la conseguente diminuzione
del potere di acquisto della moneta.
INSOLVENZA
Si manifesta lo stato di insolvenza quando un soggetto non è in grado di far
fronte ai propri obblighi di pagamento alle scadenze fissate e con i mezzi
normali di pagamento.
INTERESSI DI MORA
Interessi aggiuntivi da corrispondere alla banca creditrice nell'ipotesi di
ritardato pagamento delle rate.
INTERESSI FISCALMENTE DETRAIBILI
Nel caso di sottoscrizione di un mutuo per l'acquisto della prima casa gli
interessi passivi e gli oneri accessori relativi al mutuo stesso sono
considerati oneri detraibili ai fini della deducibilità fiscale in sede di
dichiarazione dei redditi. La detrazione spetta nelle misure previste per legge
con un importo massimo prestabilito.
INTERMEDIAZIONE
Attività svolta da un intermediario. Nella compravendita immobiliare si tratta
dell'opera eseguita da un agente immobiliare regolarmente iscritto al ruolo per
facilitare la conclusione di un affare conciliando le proposte dei contraenti.
INVIM
Imposta sui trasferimenti immobiliari calcolata sulla differenza tra quanto
speso al momento dell'acquisto e il valore catastale dell'immobile al 31
dicembre 1992. L'imposta sull'incremento di valore degli immobili è stata
abrogata a partite dall' 1 gennaio 2002. Sopravvive, a certe condizioni,
l'Invim decennale che debbono pagare società e enti.
IPOTECA
Disciplinata in base agli artt. 2808 c.c. e segg. si tratta di un diritto reale
di garanzia. Attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche nei
confronti di un terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e
di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
Costituita mediante l'iscrizione nei registri immobiliari ove si trova il bene,
l'ipoteca può avere ad oggetto beni del debitore o di terzi. Il creditore così
garantito per le obbligazioni contratte dal debitore ha la possibilità di
espropriare, nell'ipotesi di inadempimento, il bene sul quale la stessa è stata
iscritta. L'ipoteca ha efficacia per venti anni, salvo rinnovazione. Al momento
della sua iscrizione prende il cosiddetto "grado" (la prima che viene iscritta
sarà di primo grado, la seconda di secondo grado, ecc.). L'ipoteca si estingue
per i motivi previsti dall'art. 2878 c.c.
IRPEF
Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche. Rappresenta la principale imposta
che grava sulle persone fisiche nel nostro Paese. Ai fini Irpef l'abitazione ha
un reddito pari alla rendita catastale.
IRS
Interest Rate Swap. "Scambio del tasso di interesse"; in pratica è il costo
delle operazioni con cui una banca trasforma un'operazione a tasso fisso in una
a tasso variabile.
ISCRIZIONE IPOTECARIA
Atto formale con il quale l'ipoteca prende vita. Si esegue nell'Ufficio dei
Registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.
ISTRUTTORIA
Fase antecedente l'erogazione di un mutuo. In pratica si tratta dell'analisi
della capacità di rimborsare il debito da parte del richiedente. L'istituto
finanziatore prende in esame sia il reddito che le spese mensili del nucleo
familiare e solo dopo una verifica positiva inizia la procedura per la
formalizzazione del contratto di mutuo.